Art. 28 — Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione

L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Emissione di assegno senza autorizzazione). - 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. 2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17020/2026

    30 maggio 2026

    Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione assume il rischio che, al momento del successivo completamento e dell'incasso, sussistano tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari alla regolare negoziazione del titolo, inclusi la provvista e l'autorizzazione a operare sul conto corrente di traenza; per l'effetto, ove tale autorizzazione manchi al momento dell'utilizzazione, risponde dell'illecito previsto dall'art. 1 della l. n. 386 del 1990, nel testo ratione temporis applicabile.

    Art. 28 · Art. 1 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

    Rassegna di maggio 2026, p. 125 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 97/2002

    Parametro
    10 aprile 2002

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), proposta dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma 2, della stessa legge, proposta dal giu…

    Art. 22-bis Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art28 · fonte del testo

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