Art. 31 — Sanzioni amministrative accessorie

L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dai seguenti: "Art. 5 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, e' superiore a lire cinque milioni. 2. Se l'importo dell'assegno o di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria e' superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o piu' violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

  • a)interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o imprenditoriale;
  • b)interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • c)incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. Art. 5-bis (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). - 1. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacita' di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'. 2. L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacita' del soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. 3. L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. 4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, ne' superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non puo' avere una durata inferiore a due anni, ne' superiore a cinque anni. 5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravita' dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi.".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art31 · fonte del testo

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