La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1996,N. 599, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 GENNAIO 1997, N. 5)).

Testo vigente dal 26 gennaio 1997

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 63, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 28181/2025

    23 ottobre 2025

    Soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i centri commerciali integrati (e i locali in multiproprietà), sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre il gestore dei servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall'art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993 - il quale contrappone il soggetto tenuto al pagamento (comma 1) a colui che ne è responsabile (comma 3) - nonché dal soppresso comma 4, che prevedeva l'obbligo del responsabile di presentare al Comune l'elenco dei singoli occupanti, onde consentire all'amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo.

    Art. 63

    Rassegna di ottobre 2025, p. 151 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

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Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1996 al 26 gennaio 1997. 48 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. tolto: 2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 … Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusivaaggiunto: . Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto … diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. tolto: E' fatto obbligo all'amminitratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1996,N. 599, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 GENNAIO 1997, N. 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507~art63 · fonte del testo

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