(( 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'articolo 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente)) La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 e' applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo e' assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla cassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo. Il comune puo' prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 67.

Testo vigente dal 1 gennaio 1996

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 77, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1994 al 1 gennaio 1996. 12 parole tolte, 18 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani internitolto: ... aggiunto: o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono aggiunto: temporaneamente, con o senza autorizzazione, tolto: temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree tolto: pubblici aggiunto: pubbliche, di uso pubblicoaggiunto: , o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, i comuni devono istituiretolto: , con il regolamento di cui all'articolo 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. tolto: E' temporaneo aggiunto: Per temporaneo si intende l'uso inferiore a tolto: sei mesi e non ricorrente. aggiunto: 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507~art77 · fonte del testo

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