Art. 15 — Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento CE n. 765/2008, e' soggetta ai seguenti principi generali:
- a)la marcatura CE puo' essere apposta solo dal fabbricante, dal suo mandatario nonche' dai soggetti identificati agli articoli 10, 11, comma 1, e 18, commi 3 e 4, del presente decreto;
- b)la marcatura CE e' apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione e' prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non e' apposta su altri prodotti;
- c)apponendo o avendo apposto la marcatura CE, i soggetti di cui alla lettera a) accettano di assumersi la responsabilita' della conformita' del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione;
- d)la marcatura CE e' l'unica marcatura che attesta la conformita' del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione;
- e)e' vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa.
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
