Art. 11 — Obblighi degli importatori privati
Se il fabbricante non ottempera alle responsabilita' ai fini della conformita' del prodotto al presente decreto, un importatore privato, prima di mettere il prodotto in servizio, si accerta che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e assolve o fa assolvere gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 7 e 9. Se la documentazione tecnica necessaria non e' resa disponibile da parte del fabbricante, l'importatore privato la fa elaborare ricorrendo a competenze adeguate. L'importatore privato provvede affinche' il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformita' del prodotto siano indicati sul prodotto.
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
