Art. 5 — Libera circolazione
Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio sul territorio nazionale per uso conforme alla loro destinazione, i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, che soddisfano i requisiti essenziali indicati all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15. Possono essere messe a disposizione sul mercato le unita' da diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o l'importatore dichiari, conformemente all'Allegato XV, che sono destinate ad essere completate da altri. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15, destinati ad essere incorporati in unita' da diporto conformemente alla dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'articolo 14. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione:
- a)motori, anche se non installati in unita' da diporto, che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15;
- b)motori installati in unita' da diporto e omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
- c)motori installati in unita' da diporto e omologati conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. Le lettere b) e c) del comma 4, si applicano a condizione che, in caso di adattamento di un motore ai fini dell'installazione in un'unita' da diporto, la persona che procede all'adattamento assicuri che quest'ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire che, se installato secondo le istruzioni d'installazione fornite dalla persona che adatta il motore, quest'ultimo continuera' a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore. La persona che adatta il motore dichiara, ai sensi dell'articolo 14, che il motore continuera' a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di installazione da essa fornite. In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni ed altri eventi analoghi, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' un'indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non sono conformi e che non possono essere messi a disposizione o messi in servizio finche' non siano stati resi conformi.
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
