Non conformita' formale Fatto salvo l'articolo 39, l'Autorita' di vigilanza sul mercato chiede all'operatore economico interessato o all'importatore privato di porre fine allo stato di non conformita' in questione, nel termine perentorio di giorni sessanta, qualora ricorrano una o piu' delle seguenti condizioni:
- a)la marcatura CE e' stata apposta in violazione degli articoli 15, 16 o 17;
- b)la marcatura CE di cui all'articolo 16 non e' stata apposta;
- c)la dichiarazione di conformita' UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non e' stata redatta;
- d)la dichiarazione di conformita' UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non sono state redatte correttamente;
- e)la documentazione tecnica non e' disponibile o non e' completa;
- f)le informazioni di cui agli articoli 6, comma 6, o 8, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
- g)qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui agli articoli 6 o 8 non e' rispettata. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di vigilanza sul mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi, oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
