Art. 31 — Sostituzione dell'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). - Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia' stati approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter. Il limite di cui al secondo comma puo' essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
