Art. 34 — Modifiche all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.";
- b)dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
