Art. 61 — Modifiche all'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, le parole: "dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 72, primo e secondo comma";
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
