Art. 36 — Modifiche all'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.";
- b)al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero del comitato dei creditori".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
