Art. 25 — Forma dell'atto introduttivo e giudice competente
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è ermeneuticamente corretto attribuire al principio direttivo contenuto nell’art. 12, comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, consistente nel divieto di modifiche della competenza per territorio e per materia, il significato di una previsione di assoluta e generalizzata intangibilità di tutte le regole di competenza precedentemente vigenti, poiché esso trova la propria spiegazione nel dibattito che si è sviluppato a livello politico, in cui, tuttavia, è prevalsa la tesi contraria, riguardo ad una possibile modifica delle regole di competenza, in particolare alla luce del criterio direttivo prevalente della “rapidità” dei procedimenti camerali, nel rispetto del principio del giusto processo. Va, altresì, aggiunto che la norma censurata interviene, precisandolo, sul criterio già utilizzato dall’art. 19 del codice di procedura civile, intendendo per sede della società, ai fini del procedimento camerale, soltanto la sede legale, con esclusione della sede effettiva; criterio, quest’ultimo, che comporta un pregiudizio alle esigenze di celerità del procedimento camerale, stante la non semplice dimostrazione della esistenza della sede effettiva della società nel luogo ove siede il giudice adito. Né risulta violato il principio di uguaglianza tra il processo ordinario di cognizione ed il procedimento camerale, poiché tra di essi non sussiste la necessaria omogeneità a rendere comparabili le rispettive discipline. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nei confronti dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente solo in base al luogo in cui la società ha la sede legale, anziché secondo le regole generali.
Art. 25 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2003 al 4 luglio 2009. 118 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'istanza si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo dove la societa' ha la sede legale. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso deve essere depositata presso l'ufficio di quest'ultimo. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di piu' parti, si applicano gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione collegiale.
tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/09/2003, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art25 · fonte del testo
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