Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 54/2007

    Questione infondata
    23 febbraio 2007

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., perché il nuovo istituto del giudizio abbreviato previsto per le controversie in materia di diritto societario non potrebbe considerarsi compreso nella delega contenuta nell'art. 12, comma 2, lettera d) , della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Premesso che il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula un processo interpretativo relativo all'oggetto, ai principi ed ai criteri direttivi della stessa, in considerazione delle finalità che questa si pone, non v'è dubbio che, nella specie, la delega abbia lo scopo principale di accelerare i tempi della giustizia civile attraverso norme che assicurino una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in alcune materie. Non è condivisibile l'assunto da cui prende le mosse il rimettente, secondo il quale le disposizioni censurate introdurrebbe un nuovo tipo di procedimento: infatti, esse si limitano a configurare una modalità di svolgimento del giudizio di merito, diretta a realizzare le finalità della delega, e sono, quindi, conformi al criterio direttivo della concentrazione del procedimento. - Sulla necessità che il sindacato di costituzionalità della delega si attui tenendo conto delle ragioni e delle finalità poste a fondamento della legge di delegazione v., citate, sentenze n. 280/2004, n. 199 e n. 125/2003, n. 425 e n. 163/2000. - Sulla necessità di privilegiare una lettura conforme a Costituzione anche in tema di questioni concernenti deleghe legislative, v., citata, sentenza n. 292/2000.

    Art. 24 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2003 al 4 luglio 2009. 397 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice gia' designato a norma dell'art. 12, comma 2, ovvero dell'art. 18, comma 2; altrimenti, il presidente designa senza indugio il magistrato al quale e' affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato, se la domanda cautelare e' proposta anteriormente al decreto di cui all'articolo 12, con lo stesso decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a se', le invita a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla decisione della causa a norma dei commi 4 e seguenti. Puo' anche fissare termini per il deposito di documenti, memorie e repliche. Il giudice designato procede a norma dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile. In ogni caso, l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti d'urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito, ne da' comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione. Quando la decisione della causa e' attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice designato fissa l'udienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio. La sentenza e' pronunciata a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile ovvero, se la complessita' della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni. Quando la discussione viene rinviata, il giudice puo' sempre adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito. L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo 2378 del codice civile e' disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo. La societa', ricevuta la notifica dell'istanza di sospensione, ne da' notizia agli amministratori e ai sindaci.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art24 · fonte del testo

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