Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione e il convenuto non compare, il giudice e' tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

  • a)o che l'atto e' stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio,
  • b)o che l'atto e' stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente Convenzione, e che, in ciascuna di tali eventualita', sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perche' il convenuto abbia avuto la possibilita' di difendersi. Ciascuno Stato contraente ha la facolta' di dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo comma, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni, benche' nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione, o della consegna, sia stata ricevuta:
  • a)l'atto e' stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente Convenzione,
  • b)dalla data di invio dell'atto e' trascorso un termine che il giudice valutera' in ciascun caso particolare e che sara' di almeno sei mesi,
  • c)malgrado ogni diligenza utile presso le autorita' competenti dello Stato richiesto, non e' stata ottenuta un'attestazione Il presente articolo non osta a che, in caso di urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art15 · fonte del testo

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