Modalita' di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici Per i RAEE storici ((di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),)) il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonche' delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e' a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento. ((Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,)) immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, ((nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,)) il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonche' delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e' a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalita':

  • a)individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
  • b)mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale. Il finanziamento della gestione dei RAEE rientranti nelle categorie di cui al punto 5 dell'Allegato I, e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo le modalita' individuate dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Testo vigente dal 24 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2019 al 24 gennaio 2026. 2 parole tolte, 53 parole aggiunte in 2 capoversi.

Modalita' di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici Per i RAEE storici aggiunto: di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti … di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento. Per i RAEE derivanti tolto: da AEE aggiunto: dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, aggiunto: nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti …

… le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionaletolto: .... Il finanziamento della gestione dei RAEE rientranti nelle categorie di cui al punto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49~art23 · fonte del testo

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