Art. 2 — Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «Per i RAEE storici» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;
- b)al comma 2:
- 1)le parole: «Per i RAEE derivanti da AEE» sono sostituite dalle seguenti: «Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;
- 2)dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti: «nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,».
Testo vigente dal 9 gennaio 2026
