I produttori assicurano il ritiro su tutto il territorio nazionale dei RAEE depositati nei centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), sulla base delle modalita' definite:

  • a)da apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), nel caso dei sistemi individuali;
  • b)dal Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi. Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento stipulano un Accordo di programma, con validita' triennale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tale accordo e' rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. L'accordo di cui al comma 2 disciplina le modalita' e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attivita', con particolare riferimento a:
  • a)condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali;
  • b)modalita' necessarie affinche' il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;
  • c)modalita' di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 dell'articolo 12, conferiti ai centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei produttori;
  • d)premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operativita', sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
  • e)l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali. Tali convenzioni non danno origine ad alcun diritto di esclusiva in favore dei produttori. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma gia' stipulati.

Testo vigente dal 28 marzo 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49~art15 · fonte del testo

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