Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto legislativo. In tal caso il rappresentante autorizzato e' responsabile anche dell'organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, in ragione dell'uno contro uno, su tutto il territorio nazionale. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, indicano in modo chiaro:

  • a)i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale puo' conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure;
  • b)le modalita' di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza. Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita, a pena di nullita' dello stesso e la sua assenza da' diritto alla richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata.

Testo vigente dal 28 marzo 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49~art22 · fonte del testo

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