Art. 16 — Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:
- a)ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), nelle modalita' indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
- b)agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), nel rispetto delle formalita' e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono con accordo di programma le modalita' di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a:
- a)i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi di condizioni di buona operativita' del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
- b)le modalita' di supporto ai distributori, da parte del Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'accordo ha validita' triennale, e' stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Si applica il comma 5 dell'articolo 15.
Testo vigente dal 28 marzo 2014
