Art. 3 — Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili
Al decreto del Presidente della Repubblica ((26 ottobre 1972)), n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni: 1
- a)l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione). - 1. Per l'omessa dichiarazione prevista dall'articolo 18, primo e sesto comma, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. 2. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale gia' definito ai sensi dell'articolo 6, secondo e quarto comma. 3. La sanzione di cui al comma 2 non si applica se il valore definitivamente accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 4. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, e' punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 5. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.";
- b)l'articolo 24 e' abrogato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203
1con decorrenza dal 1 aprile 1998
Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
Testo vigente dal 16 luglio 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
