(( Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 32 e' sostituito dal seguente: "Art. 32 (Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso). - 1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta. 2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. 3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di cercificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionaamento degli apparecchi misuratori fiscali";
  • b)l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per:
  • a)l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
  • b)la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
  • c)l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
  • d)la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
  • e)l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';
  • f)la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
  • g)l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • h)l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente. 2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni. 3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle immediate adiacenze, non esibiscei predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni". Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli - fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti e' determinata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990. 3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti e' l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente")) 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99

2

Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.

Testo vigente dal 11 maggio 2000 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 11 maggio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1998 al 11 maggio 2000. 241 parole tolte, 531 parole aggiunte in 12 capoversi.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, aggiunto: come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente l'imposta sugli tolto: spettacoli aggiunto: intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente: "Art. 32 (Sanzioni tolto: per mancato pagamento dell'imposta, omessa compilazione o infedelta' della distinta d'incasso, della dichiarazione e della contabilizzazione dei proventi aggiunto: amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso). - 1. tolto: Nel caso di mancato pagamento dell'imposta, di mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso o contabilizzazione dei proventi o di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, aggiunto: Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta. 2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione tolto: amministrativa dal duecento al quattrocento aggiunto: compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta tolto: e i tributi connessi evasi. 2. Nel caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, l'ufficio delle entrate, anche su segnalazione del concessionario del servizio di accertamento e riscossione indicato nell'articolo 13, dispone la sospensione della licenza, concessione, autorizzazione ovvero dell'attivita' per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a tre mesi. 3. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, la competenza e' attribuita alla direzione regionale delle entrate. aggiunto: dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. 3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di cercificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionaamento degli apparecchi misuratori fiscali";

b) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 33 (Altre violazioni). - 1. tolto: Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 13 si aggiunto: Si applica la sanzione tolto: amministrativa:

tolto: a) da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o abbonamento venduto senza la preventiva punzonatura; aggiunto: da lire cinquecentomila a lire due milioni per:

tolto: b) da lire duecentomila a lire un milione per l'uso di dotazioni difformi da quelle prescritteaggiunto: a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;

tolto: c) da lire quattrocentomila a lire ottocentomila per la mancata tenuta dei registri di caricoe scaricoaggiunto: b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;

aggiunto: c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;

aggiunto: d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';

tolto: d) da lire duecentomila a lire ottocentomila per la irregolare tenuta dei registri medesimi."aggiunto: f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

tolto: c) sono abrogati gli articoli 34 e 35, il primo comma dell'articolo 36 ed il primo comma dell'articolo 37aggiunto: g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

tolto: d) all'articolo 38, nel primo comma, le parole "e delle soprattasse previste dal presente decreto" sono soppresse.aggiunto: h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente. 2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni. 3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle immediate adiacenze, non esibiscei predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni". Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli - fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti e' determinata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990. 3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti e' l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99

    Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473~art7 · fonte del testo

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