La disposizione dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' interpretata e correttamente applicata nel senso che l'anzianita' maturata nella IX qualifica funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato si conserva nell'inquadramento previsto dal medesimo articolo 22.
Testo vigente dal 29 gennaio 2002
