All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti integrazioni:
- a)al secondo comma, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, dopo le parole: "Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale,";
- b)al terzo comma, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, le parole: "del Corpo forestale dello Stato," sono soppresse.
Testo vigente dal 29 gennaio 2002
