Art. 56 — Inquadramento nel ruolo dei revisori
Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, ad esclusione di quello di cui all'art. 57, comma 1, e' inquadrato nella qualifica di revisore capo del ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato in relazione all'anzianita' di servizio di sedici anni posseduta in detta qualifica funzionale. I collaboratori capo di cui all'art. 55, comma 1, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale, saranno inquadrati nella qualifica di vice revisore e, se in possesso dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera esecutiva e di operaio specializzato, di una anzianita' di servizio di ventidue e ventinove anni, rispettivamente nella qualifica di revisore e revisore capo. Gli inquadramenti sono disposti con le modalita' di cui all'art. 55, comma 4. I collaboratori capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
