La disposizione dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, e' correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal medesimo articolo 22-bis e' riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'anzianita' maturata nella medesima qualifica. Analogamente devono interpretarsi ed applicarsi le disposizioni corrispondenti degli articoli 37-bis, comma 2, e 53-bis, comma 2. I criteri per l'impiego nell'area interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di funzionari e ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi in relazione alle diverse anzianita' nella qualifica e nel grado, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sulla proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, formulata sentiti i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
Testo vigente dal 6 febbraio 2002
