Art. 13 — Disposizioni transitorie per i gestori di EuVECA di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori di EuSEF di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013
Successivamente all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 11, comma 2, i gestori italiani che sono gestori di EuVECA disciplinati dall'articolo 14 del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o gestori di EuSEF disciplinati dall'articolo 15 del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, possono istituire e gestire nuovi FIA e avviare o proseguire attivita' di commercializzazione o pre-commercializzazione esclusivamente con riguardo ai FIA EuVECA o EuSEF e a quelli di cui all'articolo 4-quinquies, comma 7-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai gestori di cui al comma 1 che intendono assoggettarsi al regime dei gestori autorizzati si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1, lettera a), 5 e 6, in quanto compatibili. Entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni attuative della Banca d'Italia di cui all'articolo 11, comma 2, per i gestori di cui al comma 1 che non abbiano comunicato l'intenzione di assoggettarsi al regime dei gestori autorizzati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), la Banca d'Italia dispone la cancellazione dal pertinente albo dei gestori autorizzati e la contestuale iscrizione nel registro di cui all'articolo 4-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
Testo vigente dal 14 aprile 2026
