Art. 12-septies — Comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia
(( La societa' di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la cessazione delle attivita' contemplate nell'allegato I entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione dell'attivita'. La societa' di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la fusione con un'altra societa' di navigazione entro trenta giorni dall'avvenuta fusione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la fusione. Tale comunicazione dovra' riportare almeno i seguenti estremi identificativi della nuova societa' di navigazione:
- a)ragione sociale;
- b)indirizzo;
- c)numero identificativo unico IMO;
- d)paese di registrazione;
- e)autorita' di riferimento.
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
