(( Il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attivita' di cui all'allegato I-bis entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione dell'attivita' stessa.
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
