Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1999 al 24 settembre 2015. 382 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attivita' e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonche' in relazione alle attivita' e funzioni gia' di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri:

tolto: a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali;

tolto: b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;

tolto: c) inserimento del consigliere di parita';

tolto: d) possibilita' di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:

tolto: a) commissione provinciale per l'impiego;

tolto: b) commissione circoscrizionale per l'impiego;

tolto: c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;

tolto: e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;

tolto: f) commissione provinciale per il lavoro domestico;

tolto: g) commissione provinciale per la manodopera agricola;

tolto: h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;

tolto: i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia' svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e di un ispettore medico del lavoro. Nell'ambito di tale organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilita', con compiti relativi alla valutazione delle residue capacita' lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-23;469~art6 · fonte del testo

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