Art. 1 — O g g e t t o
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
Abrogato dal 24 settembre 2015
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, le quali conferiscono a regioni ed enti locali funzioni e compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, rientrano nell’oggetto della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, quale risulta delimitato sia “in positivo”, sia in “negativo”. Questa, infatti, da un lato, espressamente prevede (art. 4, comma 4, lettera c) la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione in materia, tra l’altro, di “sostegno all’occupazione”, riferendosi a tutte le discipline che concernono le politiche attive del lavoro, tra le quali non può non essere compresa anche quella relativa alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro; dall’altro (art.1, comma 2), conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi, localizzabili nei rispettivi territori, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello stato, centrali o periferici, come appunto, nella materia 'de qua', avveniva al momento di approvazione della delega legislativa. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. - In tema di sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa, menzionate, nella costante giurisprudenza, le sentenze n. 425 e n. 163/2000. - Sul carattere e la natura dei principi stabiliti dal legislatore delegante, citata la sentenza n. 15/1999. - Sul criterio della delega seguito nella legge n. 59 del 1997 e sulla delimitazione, “in negativo” ed “in positivo”, dell’oggetto della delega, citata la sentenza n. 408/1998. - Sulla 'ratiò della delega nella materia 'de qua', e sull’esigenza di superare la dissociazione tra le funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro – di spettanza statale – e le funzioni in materia di formazione del lavoro – di competenza regionale –, citata la sentenza n. 74/2001.
Art. 1 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro · Art. 2 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro · Art. 10 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro · Art. 70 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1998 al 24 settembre 2015. 277 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:
tolto: a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonche' procedimenti di autorizzazione per attivita' lavorativa all'estero;
tolto: b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;
tolto: c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
tolto: d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11;
tolto: e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-23;469~art1 · fonte del testo
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