Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/2003

    Questione infondata
    16 aprile 2003

    Le norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, le quali conferiscono a regioni ed enti locali funzioni e compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, rientrano nell’oggetto della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, quale risulta delimitato sia “in positivo”, sia in “negativo”. Questa, infatti, da un lato, espressamente prevede (art. 4, comma 4, lettera c) la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione in materia, tra l’altro, di “sostegno all’occupazione”, riferendosi a tutte le discipline che concernono le politiche attive del lavoro, tra le quali non può non essere compresa anche quella relativa alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro; dall’altro (art.1, comma 2), conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi, localizzabili nei rispettivi territori, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello stato, centrali o periferici, come appunto, nella materia 'de qua', avveniva al momento di approvazione della delega legislativa. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. - In tema di sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa, menzionate, nella costante giurisprudenza, le sentenze n. 425 e n. 163/2000. - Sul carattere e la natura dei principi stabiliti dal legislatore delegante, citata la sentenza n. 15/1999. - Sul criterio della delega seguito nella legge n. 59 del 1997 e sulla delimitazione, “in negativo” ed “in positivo”, dell’oggetto della delega, citata la sentenza n. 408/1998. - Sulla 'ratiò della delega nella materia 'de qua', e sull’esigenza di superare la dissociazione tra le funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro – di spettanza statale – e le funzioni in materia di formazione del lavoro – di competenza regionale –, citata la sentenza n. 74/2001.

    Art. 1 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro · Art. 2 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro · Art. 10 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro · Art. 70 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1998 al 24 settembre 2015. 329 parole tolte, 10 parole aggiunte in 18 capoversi.

tolto: Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

tolto: a) collocamento ordinario;

tolto: b) collocamento agricolo;

tolto: c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

tolto: d) collocamento obbligatorio;

tolto: f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

tolto: g) collocamento dei lavoratori a domicilio;

tolto: h) collocamento dei lavoratori domestici;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

tolto: l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

tolto: m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:

tolto: a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

tolto: b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;

tolto: c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

tolto: d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

tolto: e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

tolto: f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;

tolto: g) compilazione e tenuta della lista di mobilita' dei lavoratori previa analisi tecnica. Al fine di garantire l'omogeneita' delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali e' svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-23;469~art2 · fonte del testo

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