Art. 6 — Soppressione di organi collegiali
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, i sottoelencati organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono assegnate alla struttura regionale competente per territorio o funzione secondo i principi del citato articolo 4:
- a)commissione provinciale per l'impiego;
- b)commissione circoscrizionale per l'impiego;
- c)commissione regionale per il lavoro a domicilio;
- d)commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
- e)commissione comunale per il lavoro a domicilio;
- f)commissione provinciale per il lavoro domestico;
- g)commissione provinciale per la manodopera agricola;
- h)commissione circoscrizionale per la manodopera agricola.
Testo vigente dal 21 maggio 2001
