Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, i sottoelencati organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono assegnate alla struttura regionale competente per territorio o funzione secondo i principi del citato articolo 4:

  • a)commissione provinciale per l'impiego;
  • b)commissione circoscrizionale per l'impiego;
  • c)commissione regionale per il lavoro a domicilio;
  • d)commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
  • e)commissione comunale per il lavoro a domicilio;
  • f)commissione provinciale per il lavoro domestico;
  • g)commissione provinciale per la manodopera agricola;
  • h)commissione circoscrizionale per la manodopera agricola.

Testo vigente dal 21 maggio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;183~art6 · fonte del testo

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