Art. 12 — Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative

(( Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonche' con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

  • a)contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
  • b)computabilita' ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
  • c)impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
  • d)indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
  • 1)l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
  • 2)i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
  • 3)la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1999 al 1 gennaio 2008. 60 parole tolte, 82 parole aggiunte in 5 capoversi.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 tolto: e 11aggiunto: , 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, tolto: con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, tolto: e con aggiunto: le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, aggiunto: nonche' con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso tolto: le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti aggiunto: i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma tolto: 2, lettera b), dell'articolo 6 aggiunto: 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro …

b) tolto: copertura dell'aliquota d'obbligo aggiunto: computabilita' ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso tolto: la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista aggiunto: i soggetti ospitanti di cui al comma 1tolto: , con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta …

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare tolto: alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 aggiunto: ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente tolto: alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di aggiunto: ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

3) tolto: l'indicazione del percorso formativo personalizzato aggiunto: la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art12 · fonte del testo

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