Art. 4 — Disposizioni transitorie
Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1o luglio 1999. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 1), si applicano ai ruoli consegnati ai concessionari dopo il 30 giugno 2001. L'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applica all'imposta sul valore aggiunto con riferimento ai ruoli da rendere esecutivi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 25 maggio 2001
