Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza (articolo 23 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
[2]1. Le disposizioni previste dall'articolo 94, comma 1, nonche' i termini di decadenza di cui all'articolo 101, comma 1, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
