Art. 13-bis — Banca dati europea
Il Ministero della salute trasmette alla banca dati europea le seguenti informazioni:
- a)i dati relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari, nonche' dei dispositivi di cui all'articolo 13, ad esclusione dei dati relativi ai dispositivi su misura; 11
- b)i dati relativi ai certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati secondo le procedure di cui agli allegati II, III, IV, V, VI e VII;11
- c)i dati ottenuti in base alla procedura di vigilanza definita dall'articolo 9;11
- d)i dati relativi alle indagini cliniche di cui all'articolo 14.11 2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137)). 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137
11Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137, ha disposto: - (con l'art. 32, comma 4) che le lettere a) e b), al comma 1, del presente articolo, sono abrogate decorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento; - (con l'art. 32, comma 5) che le lettere c) e d), al comma 1, del presente articolo, sono abrogate decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento; - (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs. relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.
Testo vigente dal 28 settembre 2022
