Art. 9 — Vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio

1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137)). Gli operatori sanitari pubblici o privati che nell'esercizio della loro attivita' rilevano un incidente, come definito dal comma 1, lettera a), che coinvolga un dispositivo medico, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, nei termini e con le modalita' stabilite con uno o piu' decreti ministeriali.11 3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137)). 4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137)). 5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137)). 6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137)). 7. Nei termini e con le modalita' stabilite con uno o piu' decreti ministeriali, il fabbricante o il suo mandatario hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione al Ministero della salute di qualsiasi incidente, come definito al comma 1, di cui siano venuti a conoscenza, nonche' delle azioni correttive di campo intraprese per ridurre i rischi di decesso o di grave peggioramento dello stato di salute associati all'utilizzo di un dispositivo medico.11 8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137)). 9.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137)). 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137

11

Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137, ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che i commi 2 e 7, del presente articolo, con riferimento alle disposizioni contenute nei decreti applicativi, sono abrogati decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento. Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs. relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.

Testo vigente dal 28 settembre 2022

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2010 al 28 settembre 2022. 345 parole tolte, 78 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si intende per incidente:

tolto: a) qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo medico, nonche' qualsiasi inadeguatezza nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso che possono essere o essere stati causa di decesso o grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore;

tolto: b) qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico connesso alle caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo medico che, per le ragioni di cui alla lettera a), comporti il ritiro sistematico dei dispositivi dello stesso tipo da parte del fabbricanteaggiunto: 1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137. Gli operatori sanitari pubblici o privati che nell'esercizio della loro attivita' rilevano un … salute, nei termini e con le modalita' stabilite con uno o piu' decreti ministeriali. tolto: La comunicazione di cui al comma 2 e' effettuata direttamente o tramite la struttura sanitaria ove avviene l'incidente segnalato, nel rispetto di eventuali disposizioni regionali che prevedano la presenza di referenti per la vigilanza sui dispositivi medici. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere inviata altresi' al fabbricante o al suo mandatario, anche per il tramite del fornitore del dispositivo medico. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione previsto al comma 4, il Ministero della salute assicura la comunicazione al fabbricante o al suo mandatario delle informazioni ricevute ai sensi dei commi 2 e 3, anche per il tramite del fornitore del dispositivo medico. Gli operatori sanitari pubblici o privati sono tenuti a comunicare al fabbricante o al mandatario, direttamente o tramite la struttura sanitaria di appartenenza e, quindi, anche per il tramite del fornitore del dispositivo medico, ogni altro inconveniente che, pur non integrando le caratteristiche dell'incidente di cui al comma 1, lettera a), possa consentire l'adozione delle misure atte a garantire la protezione e la salute dei pazienti e degli utilizzatori aggiunto: 3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137. 4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137. 5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137. 6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137. 7. Nei termini e con le modalita' stabilite con uno o piu' decreti ministeriali, … o di grave peggioramento dello stato di salute associati all'utilizzo di un dispositivo medico. tolto: Il Ministero della salute registra i dati relativi agli incidenti, come definiti al comma 1, riguardanti i dispositivi medici. Il Ministero della salute dopo aver effettuato una valutazione, se possibile insieme al fabbricante o al suo mandatario, informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito alle misure adottate o previste per ridurre al minimo il ripetersi di incidenti, ivi incluse le informazioni sugli incidenti dai quali la valutazione ha avuto origine aggiunto: 8.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137. 9.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137

    Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137, ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che i commi 2 e 7, del presente articolo, con riferimento alle disposizioni contenute nei decreti applicativi, sono abrogati decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento. Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs. relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;46~art9 · fonte del testo

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