[1]All'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, la lettera c) e' abrogata;
  • b)al comma 3, lettera b), il punto 2 e' abrogato e al punto 3 le parole: «ai paragrafi b)1 e b)2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera b), punto 1»;
  • c)al comma 4, lettera c), le parole «e dal capitolo III dell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'allegato I, con esclusione dei Capitoli II-1 e II-2» e la parola «membro» e' soppressa;
  • d)al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le norme imposte dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma della lettera c), ne informa immediatamente la Commissione europea.» e le lettere d) ed e)

[2]sono abrogate;

  • e)al comma 5:
  • 1)all'alinea, le parole «battenti bandiera di altro Stato membro» sono soppresse;
  • 2)alla lettera a), punto 3), le parole «modificata dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione aggiornata»;
  • 3)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code) possono essere ammesse a viaggi nazionali in tratti di mare italiani:
  • 1)qualora gia' adibite a detti viaggi al 4 giugno 1998 e,
  • 2)solo previo accordo dell'Amministrazione.»;
  • f)dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Con riguardo alle navi nuove ed esistenti, le riparazioni, le trasformazioni e le modifiche di grande entita' e le conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove stabiliti al comma 3, lettera a). Le trasformazioni apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a uno standard che assicuri una maggiore capacita' di sopravvivenza non sono considerate cambiamenti di grande entita'. 5-ter. Le navi costruite in materiale equivalente prima del 20 dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente decreto entro il 22 dicembre 2025.»;
  • g)il comma 6 e' abrogato.

Testo vigente dal 8 giugno 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-12;43~art4 · fonte del testo

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