Art. 3 — Categorizzazione dei tratti di mare e classi di navi da passeggeri

I tratti di mare sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • a)«tratto A»: tratto di mare al di fuori dei tratti B, C e D;
  • b)«tratto B»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 20 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ma che si trova al di fuori dei tratti C e D;
  • c)«tratto C»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 5 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ma al di fuori del tratto di mare D, se presente. Inoltre, la probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 2,5 metri e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attivita' stagionale, per esempio un'attivita' estiva;
  • d)«tratto D»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 3 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea e nel quale la probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 1,5 metri e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attivita' stagionale, per esempio un'attivita' estiva. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui possono operare:
  • a)«classe A»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti A, B, C e D;
  • b)«classe B»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti B, C e D;
  • c)«classe C»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti C e D;
  • d)«classe D»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti D. Per le unita' veloci da passeggeri si applicano le categorie definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, del codice per le unita' veloci del 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13, del codice per le unita' veloci del 2000. L'Amministrazione individua e aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda suddivisi secondo i criteri di cui al comma 1 e determina il confine interno del tratto di mare piu' vicino alla linea di costa. L'Amministrazione, per la predisposizione del decreto di cui al comma 4, si avvale delle competenze tecniche e scientifiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma 4 in una banca dati pubblica, accessibile sul proprio sito internet, e comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche a esse apportate.

Testo vigente dal 23 giugno 2020

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Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2012 al 23 giugno 2020. 154 parole tolte, 297 parole aggiunte in 9 capoversi.

aggiunto: I tratti di mare sono suddivisi nelle seguenti categorie:

aggiunto: a) «tratto A»: tratto di mare al di fuori dei tratti B, C e D;

aggiunto: b) «tratto B»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 20 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ma che si trova al di fuori dei tratti C e D;

aggiunto: c) «tratto C»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 5 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ma al di fuori del tratto di mare D, se presente. Inoltre, la probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 2,5 metri e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attivita' stagionale, per esempio un'attivita' estiva;

aggiunto: d) «tratto D»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 3 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea e nel quale la probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 1,5 metri e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attivita' stagionale, per esempio un'attivita' estiva. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui tolto: operano: "classe A" aggiunto: possono operare:

aggiunto: a) «classe A»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali tolto: diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle classi aggiunto: nei tratti A, B, C e D; tolto: "classe B"

aggiunto: b) «classe B»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali tolto: nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla linea di costa; "classe C" aggiunto: nei tratti B, C e D;

aggiunto: c) «classe C»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionalitolto: , nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa; "classe D" aggiunto: nei tratti C e D;

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aggiunto: d) «classe D»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionalitolto: , nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa aggiunto: nei tratti D. Per le unita' veloci da passeggeri si applicano le categorie definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11aggiunto: , del codice per le unita' veloci del 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13aggiunto: , del codice per le unita' veloci del 2000. L'Amministrazione individua tolto: ed aggiunto: e aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare tolto: suddiviso aggiunto: e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda suddivisi secondo i criteri di cui al comma 1tolto: , delimitando le zone nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo limitato applicando i criteri per le classi aggiunto: e determina il confine interno del tratto di mare piu' vicino alla linea di costa. L'Amministrazione, per la predisposizione del decreto di cui al comma tolto: 1. Per le navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed aggiorna con decreto anche i corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda in tali tratti aggiunto: 4, si avvale delle competenze tecniche e scientifiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma tolto: 3 aggiunto: 4 in una banca dati pubblica, accessibile sul tolto: sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Amministrazione aggiunto: proprio sito internet, e comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche tolto: ad esse apportate, con le relative motivazioni aggiunto: a esse apportate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;45~art3 · fonte del testo

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