L'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da passeggeri nuove ed esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri e alle unita' veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali. 2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di essere adibite a viaggi nazionali. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  • a)alle seguenti navi da passeggeri:
  • 1)navi militari e da trasporto truppe;
  • 2)navi a vela;
  • 3)navi senza mezzi di propulsione meccanica;
  • 4)navi costruite in materiale non metallico o equivalente non contemplate dalle norme relative alle unita' veloci (HSC) di cui alla risoluzione MSC 36(63) e alla risoluzione MSC.97(73) ovvero unita' a sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X);
  • 5)navi in legno di costruzione primitiva;
  • 6)navi tradizionali;
  • 7)unita' da diporto;
  • 8)navi che operano esclusivamente nelle aree portuali;
  • 9)unita' di servizio off-shore;
  • 10)imbarcazioni di servizio;
  • b)alle seguenti unita' veloci da passeggeri:
  • 1)unita' militari e da trasporto truppe;
  • 2)unita' da diporto;
  • 3)unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali;
  • 4)unita' di servizio off-shore.».

Testo vigente dal 8 giugno 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-12;43~art2 · fonte del testo

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