Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
L'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da passeggeri nuove ed esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri e alle unita' veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali. 2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di essere adibite a viaggi nazionali. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
- a)alle seguenti navi da passeggeri:
- 1)navi militari e da trasporto truppe;
- 2)navi a vela;
- 3)navi senza mezzi di propulsione meccanica;
- 4)navi costruite in materiale non metallico o equivalente non contemplate dalle norme relative alle unita' veloci (HSC) di cui alla risoluzione MSC 36(63) e alla risoluzione MSC.97(73) ovvero unita' a sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X);
- 5)navi in legno di costruzione primitiva;
- 6)navi tradizionali;
- 7)unita' da diporto;
- 8)navi che operano esclusivamente nelle aree portuali;
- 9)unita' di servizio off-shore;
- 10)imbarcazioni di servizio;
- b)alle seguenti unita' veloci da passeggeri:
- 1)unita' militari e da trasporto truppe;
- 2)unita' da diporto;
- 3)unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali;
- 4)unita' di servizio off-shore.».
Testo vigente dal 8 giugno 2020
