C e r t i f i c a t i (( Le navi da passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri in conformita' al presente decreto. Il formato del certificato e' conforme all'allegato II ed e' rilasciato dalle Autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Il certificato di sicurezza per le navi da passeggeri e' rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validita' del certificato puo' essere prorogata dalle Autorita' marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Quando e' stata concessa una proroga, il periodo di validita' del certificato decorre dalla data di scadenza prima della proroga. Il certificato di sicurezza delle navi da passeggeri e' rinnovato al termine della visita periodica di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) ((...)). (( Per le unita' veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime. )) Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a un'unita' veloce da passegeri adibita a viaggi nazionali in uno ((Stato di approdo)), l'Amministrazione concorda con detto Stato le condizioni operative in cui deve svolgersi l'attivita' delle unita' veloci in tale Stato e provvede affinche' queste siano riportate nell'autorizzazione all'esercizio. Le ((misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le)) esenzioni concesse a una nave o ad una unita' veloce a norma e in conformita' delle disposizioni dell'art. 5, devono figurare sul certificato della nave o dell'unita'. Sono validi il certificato di sicurezza per unita' veloci da passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle unita' veloci da passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonche' il certificato di sicurezza per navi da passeggeri ((di cui al presente articolo)), rilasciato da un altro Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)). ((8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, conforme alle disposizioni del medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del presente decreto.))

Testo vigente dal 23 giugno 2020

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 2000 al 23 giugno 2020. 112 parole tolte, 72 parole aggiunte.

C e r t i f i c a t i Le navi da passeggeri nuove ed esistenti tolto: sono provviste aggiunto: che soddisfano i requisiti del presente decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri tolto: secondo il modello riportato nell'allegato II, aggiunto: in conformita' al presente decreto. Il formato del certificato e' conforme all'allegato II ed e' rilasciato dalle Autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 7, comma 1, lettera a)tolto: , e comma 2, lettera a). Il certificato di sicurezza per le navi da passeggeri e' rilasciato per un … rinnovato al termine della visita periodica di cui all'art. 7, comma 1, lettera b)tolto: , e comma 2, lettera b)aggiunto: .... Per le unita' veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSCtolto: ) aggiunto: code) e dal codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime. tolto: Le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o gennaio 1996, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere certificate secondo la normativa ad esse applicabile. Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a un'unita' veloce da passegeri adibita a viaggi nazionali in uno Stato tolto: ospite aggiunto: di approdo, l'Amministrazione concorda con detto Stato le condizioni operative in cui deve svolgersi l'attivita' delle unita' veloci in tale Stato e provvede affinche' queste siano riportate nell'autorizzazione all'esercizio. Le aggiunto: misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le esenzioni concesse a una nave o ad una unita' veloce a norma e … se adibite a viaggi nazionali, nonche' il certificato di sicurezza per navi da passeggeri aggiunto: di cui al presente articolo, rilasciato da un altro Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. tolto: Le Autorita' marittime possono ispezionare ogni nave da passeggeri o unita' veloce da passeggeri adibita a viaggi nazionali ed accertare la validita' dei certificati e documenti pertinenti presenti a bordo aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43. 8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui tolto: all'allegato A.1 del aggiunto: al decreto del Presidente della Repubblica tolto: 6 ottobre 1999 aggiunto: 20 dicembre 2017, n. tolto: 407 aggiunto: 239, conforme alle disposizioni del medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del presente decretotolto: , anche qualora l'allegato I preveda che detto equipaggiamento debba essere approvato e sottoposto a prove a soddisfazione dello Stato di bandiera.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;45~art8 · fonte del testo

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