(( A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province e' ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999. )) A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle provincie e' altresi' ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole provincie in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di parte corrente. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle provincie ((...)) delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1998, n. 448

4

La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma 18) che "Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno."

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 138/1999

    Questione infondata
    22 aprile 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, e agli artt. 3 e 76 Cost., nei confronti degli artt. 60 e 61 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (emanato in base a delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ai quali si contesta, in base a non condivisibile interpretazione, che con l'attribuire, il primo, a far tempo dal I gennaio 1999, alle Province e ai Comuni, i gettiti di imposte già devolute alla Regione siciliana - come il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e sugli atti costitutivi o traslativi di diritti reali sugli stessi - e, il secondo, col disporre, dalla stessa data, la corrispondente riduzione dei già previsti trasferimenti di fondi erariali a favore delle Province e dei Comuni, darebbero luogo ad una complessiva ingiustificata riduzione delle risorse a disposizione del sistema delle autonomie in Sicilia. L'art. 60, comma 4, demanda infatti alle Regioni a statuto speciale l'attuazione, per il rispettivo territorio, delle disposizioni sulla devoluzione dei tributi indicati a Province e Comuni, "in conformità dei rispettivi statuti", e prevede (con formula analoga a quella dell'art. 43, comma 2) che "contestualmente" siano disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario". A sua volta, poi, l'art. 61, comma 4, prevede, per le Regioni a statuto speciale , che le operazioni di riequilibrio di cui al d.lgs. 30 giugno 1997, n. 244 - il quale detta le norme sul riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, per adeguarlo, al termine di una lunga fase di transizione, a fabbisogni oggettivamente determinati - "si applichino solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti", il che, data la improprietà della formulazione adottata, per l'evidente impossibilità del recepimento di tali disposizioni negli statuti speciali, necessariamente significa che la regolazione dei rapporti finanziari con i Comuni avverrà, in conformità allo statuto, in occasione della attuazione, da parte della Regione, delle disposizioni dell'art. 60, commi 1 e 2, e in modo tale - come espressamente stabilisce il comma 4 dello stesso art. 60 - da "mantenere il necessario equilibrio finanziario". Intese in tal senso le norme impugnate - non rilevando che in esse si parli di "attuazione" da parte delle Regioni e non di potestà concorrente, giacché il previsto trasferimento di tributi erariali non si sarebbe comunque potuto autonomamente operare da parte della Regione, e restando escluso che contemporaneamente al trasferimento del gettito tributario dalla Regione siciliana alle Province e ai Comuni possa operarsi la temuta riduzione dei trasferimenti statali a Province e Comuni siciliani - non prestano il fianco alle avanzate censure. red.: S. Pomodoro

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 4 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 15 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1999 al 15 gennaio 2000. 106 parole tolte, 54 parole aggiunte.

A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle tolto: provincie e quello spettante ai comuni sono ridotti, rispettivamente, aggiunto: province e' ridotto di un importo pari tolto: ai gettiti complessivi riscossi nell'anno 1998 aggiunto: al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60 tolto: e per le imposte di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le dotazioni dei predetti fondi sonoaggiunto: , ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999, inizialmente tolto: ridotte aggiunto: ridotta, in base ad una stima del gettito annuotolto: . La stima, ai fini dell'assegnazione dei contributi ordinari, e' effettuata aggiunto: effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia tolto: e per singolo comune, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'internotolto: , non oltre il 31 luglio 1998. Sulla base dei dati finaliaggiunto: , comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri tolto: entro il 30 settembre 1999, sono determinate le riduzioni definitive tolto: delle dotazioni dei predetti fondi aggiunto: della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilanciotolto: ; ilaggiunto: . Il Ministero dell'interno provvede, con tolto: la seconda e aggiunto: seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia tolto: e ad ogni comune a decorrere dal 1999. tolto: Per l'imposta di registro la determinazione definitiva e' effettuata solo nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle provincie e' altresi' ridotto … i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle provincie tolto: e ai comuniaggiunto: ... delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art61 · fonte del testo