Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali

Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 5, commi 1 e 2, dopo le parole: "lettere a) e b), 11 e 14", sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle perdite su crediti,";
  • b)all'articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)prima della lettera a) e' inserita la seguente: "0 a) concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7 se correlati a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi;";
  • 2)nella lettera a) sono soppresse le parole: "dai componenti positivi e negativi relativi alle voci A)5) e B)14) indicati nell'articolo 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile"; nella medesima lettera sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione". All'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 31, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nel comma 1, quarto periodo, le parole: "entro il 31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1999"; e le parole: "contributi ordinari relativi al 1999" sono sostituite dalle seguenti: "contributi ordinari relativi al 2000";
  • b)nel comma 2, ultimo periodo, le parole: "entro il 31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1999". Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999, scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data. Ai fini dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta risultante dalla dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta e' rideterminata tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal comma 1.

Testo vigente dal 17 giugno 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-10;176~art1 · fonte del testo

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