Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 506)). Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'assegnazione alle provincie ((...)) delle somme ad esse spettanti a norma ((del comma 1)), salvo quanto disposto nel comma 4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni ((del comma 1)); contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1999 e si applicano ((...)) con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data ((...)). 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1998, n. 448

4

La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma 16) che "Il termine fissato al 1 gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, e' differito al 1 gennaio 2000."

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 60, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 138/1999

    Questione infondata
    22 aprile 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, e agli artt. 3 e 76 Cost., nei confronti degli artt. 60 e 61 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (emanato in base a delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ai quali si contesta, in base a non condivisibile interpretazione, che con l'attribuire, il primo, a far tempo dal I gennaio 1999, alle Province e ai Comuni, i gettiti di imposte già devolute alla Regione siciliana - come il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e sugli atti costitutivi o traslativi di diritti reali sugli stessi - e, il secondo, col disporre, dalla stessa data, la corrispondente riduzione dei già previsti trasferimenti di fondi erariali a favore delle Province e dei Comuni, darebbero luogo ad una complessiva ingiustificata riduzione delle risorse a disposizione del sistema delle autonomie in Sicilia. L'art. 60, comma 4, demanda infatti alle Regioni a statuto speciale l'attuazione, per il rispettivo territorio, delle disposizioni sulla devoluzione dei tributi indicati a Province e Comuni, "in conformità dei rispettivi statuti", e prevede (con formula analoga a quella dell'art. 43, comma 2) che "contestualmente" siano disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario". A sua volta, poi, l'art. 61, comma 4, prevede, per le Regioni a statuto speciale , che le operazioni di riequilibrio di cui al d.lgs. 30 giugno 1997, n. 244 - il quale detta le norme sul riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, per adeguarlo, al termine di una lunga fase di transizione, a fabbisogni oggettivamente determinati - "si applichino solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti", il che, data la improprietà della formulazione adottata, per l'evidente impossibilità del recepimento di tali disposizioni negli statuti speciali, necessariamente significa che la regolazione dei rapporti finanziari con i Comuni avverrà, in conformità allo statuto, in occasione della attuazione, da parte della Regione, delle disposizioni dell'art. 60, commi 1 e 2, e in modo tale - come espressamente stabilisce il comma 4 dello stesso art. 60 - da "mantenere il necessario equilibrio finanziario". Intese in tal senso le norme impugnate - non rilevando che in esse si parli di "attuazione" da parte delle Regioni e non di potestà concorrente, giacché il previsto trasferimento di tributi erariali non si sarebbe comunque potuto autonomamente operare da parte della Regione, e restando escluso che contemporaneamente al trasferimento del gettito tributario dalla Regione siciliana alle Province e ai Comuni possa operarsi la temuta riduzione dei trasferimenti statali a Province e Comuni siciliani - non prestano il fianco alle avanzate censure. red.: S. Pomodoro

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 4 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 15 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1999 al 15 gennaio 2000. 142 parole tolte, 16 parole aggiunte.

… le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione. tolto: Il gettito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, compresi gli atti dell'autorita' giudiziaria, nonche' sui relativi contratti preliminari, e' attribuito ai comuni nel cui territorio gli immobili sono ubicati aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 506. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e … entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'assegnazione alle provincie tolto: ed ai comuniaggiunto: ... delle somme ad esse spettanti a norma tolto: dei commi 1 e 2 aggiunto: del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e … di Trento e di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni tolto: dei commi 1 e 2 aggiunto: del comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e … Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1999 e si applicanotolto: : la disposizione del comma 1aggiunto: ... con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data tolto: e quella del comma 2 con riferimento alle imposte riscosse sugli atti pubblici formati, sulle scritture private autenticate e sugli atti giudiziari pubblicati o emanati, nonche' sulle scritture private non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla medesima dataaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art60 · fonte del testo

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