All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)alla lettera b) dopo le parole: "stoccaggio di energia" sono aggiunte le seguenti parole: "limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento."; 1
  • b)la lettera l) e' sostituita con la seguente: "l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalita' procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo;".
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 26 giugno 2001, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2001, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali)".

Testo vigente dal 5 luglio 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 206/2001

    Ha colpito questo articolo
    26 giugno 2001

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che, modificando l'art. 29, comma 2, lettera b) del decreto base n. 112 del 1998, perviene ad una definizione dell'area dei compiti di rilievo nazionale, conservati in capo allo Stato, diversa da quella concordata nella Conferenza Stato-Regioni, risultando, in particolare, ridotte le funzioni statali e più ampia la sfera delle funzioni conferite alle Regioni in materia di stoccaggio di energia. Poichè il Governo non ha motivato specificamente tale difformità dal testo dell'intesa, essa dà luogo a violazione dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge di delega n. 59 del 1997 e, dunque, indirettamente, a violazione dell'art. 76 della Costituzione. E dal momento che non è consentito, con la pronuncia di illegittimità, ripristinare la corrispondenza fra il testo su cui è intervenuta l'intesa e il testo legislativo emanato, l'accoglimento della censura conseguirà l'effetto del ripristino del testo originario del decreto n. 112 del 1998, che la disposizione censurata aveva inteso modificare.

    Art. 25 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 3 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 · Art. 40 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 6 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1999 al 5 luglio 2001. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

All'articolo 29, comma 2, del decreto tolto: legislativo31 aggiunto: legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

b) la lettera l) e' sostituita con la seguente: "l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia tolto: minerariain aggiunto: mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 26 giugno 2001, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2001, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;443~art3 · fonte del testo

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