Art. 16 — Modifiche all'articolo 115
All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria.";
- b)e' aggiunto il seguente comma 3-bis: "3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformita' rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:
- a)degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;
- b)dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonche' dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;
- c)dei laboratori.";
- c)e' aggiunto, in fine, il seguente comma 3-ter: "3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 -bis e' regolato sulla base di modalita' definite con apposito accordo da approvare in conferenza Statoregioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
Testo vigente dal 30 novembre 1999
