Art. 2 — Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia

Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:

  • a)l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;
  • b)l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico;
  • c)le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;
  • d)la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;
  • e)la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
  • f)la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
  • g)l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
  • h)la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
  • i)le attivita' connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni;
  • l)l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti;
  • m)la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;
  • n)gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
  • o)la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria;
  • p)la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;
  • q)l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
  • r)la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato;
  • s)la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e m), vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti e' riservata alla regione. Le funzioni di cui al comma 1, lettere h) e p), nonche', limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera n) sono esercitate d'intesa con la regione. Qualora si tratti di interessi nazionali e nel termine di novanta giorni l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione del presidente della regione.

Testo vigente dal 14 giugno 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 8/2004

    Parametro
    13 gennaio 2004

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in riferimento all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonché all'…

    Art. 3 Attuazione della direttiva 96/92/CE · Art. 117 cost. · Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110~art2 · fonte del testo

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