Art. 2 — Modifiche all'articolo 19
All'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)il comma 10 e' abrogato;
- b)al comma 12, le parole: "in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo" sono sostituite con le parole: "in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 30 novembre 1999
