Art. 9 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le navi da passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri in conformita' al presente decreto. Il formato del certificato e' conforme all'allegato II ed e' rilasciato dalle Autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).»;
- b)al comma 2, le parole «, e comma 2, lettera b)» sono soppresse;
- c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per le unita' veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime.»;
- d)al comma 4, le parole «Stato ospite» sono sostituite dalle seguenti: «Stato di approdo»;
- e)al comma 5, dopo la parola «Le» sono aggiunte le seguenti: «misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le»;
- f)al comma 6, dopo le parole «per navi da passeggeri» sono aggiunte le seguenti: «di cui al presente articolo»;
- g)il comma 7 e' abrogato;
- h)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, conforme alle disposizioni del medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del presente decreto.».
Testo vigente dal 8 giugno 2020
